Traslochi: norme giuridiche

Quasi tutte le persone che devono cambiare casa, vuoi per comodità, vuoi per mancanza di tempo, tendono ad affidare quasi completamente il trasloco ad una ditta specializzata in trasporti a Firenze, ovvero ad un soggetto terzo.

Quando però ci si serve delle facoltà di una ditta che svolge servizi, bisogna tenere in considerazione alcune cose: esistono delle regole che la ditta incaricata deve rispettare per assumere l’incarico? che tipo di rapporto si instaura tra chi deve traslocare e la ditta di traslochi a Firenze? quali sono le operazioni, in genere, che la ditta di traslochi a Firenze è obbligata ad eseguire e quali sono invece quelle che necessitano di un apposito accordo? Vale quindi la pena di soffermarsi su queste questioni con l’aiuto delle norme giuridiche.

 

Le norme di riferimento sono, per quanto riguarda le ditte di traslochi a Firenze, la legge. n. 298 del 1974 e il decreto legislativo n. 395 del 2000; per quanto riguarda il rapporto contrattuale tra chi deve traslocare e la ditta di traslochi a Firenze, in linea generale, sono le norme del codice civile, l’articolo1678 e successivi del codice civile, relative al contratto di trasporto. Innanzitutto, per non incappare in spiacevoli inconvenienti, è fondamentale rivolgersi a ditte di traslochi a Firenze regolarmente iscritte all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi tenuto presso il Ministero dei trasporti. Per le ditte di traslochi a Firenze che sono sprovviste di queste autorizzazioni, sono previste sanzioni di natura economica e anche d’interdizione dall’attività; per chi deve traslocare nessuna sanzione, ma certamente deve richiedere una minima garanzia di serietà e professionalità. Nel caso di mancato accordo sul prezzo o su una variazione per circostanze avvenute successivamente, come il numero dei colli da trasportare aumentato all’ultimo momento da chi deve traslocare, esso è determinato, in assenza di tariffe vincolanti, dal giudice.

 

L’effettuazione del sopralluogo, è determinante ai fini dell’inquadramento giuridico del contratto di trasloco, visto che né il codice civile, né le leggi speciali, disciplinano questo particolare tipo di contratto. Tra l’altro, l’inquadramento del trasloco nell’ambito del contratto di trasporto, consente di dire che la forma scritta non è nemmeno obbligatoria, anche se è sempre consigliabile. In ogni caso, ferma restando la disciplina principale, saranno chi deve traslocare e la ditta di traslochi a Firenze, di volta in volta, a dover sempre specificare il tipo di prestazione da eseguirsi. Nei casi di danni alle cose che occorrano durante le operazioni di trasloco, dottrina e giurisprudenza, a parte l’ordinaria responsabilità contrattuale, ritengono applicabile anche l’articolo 2051 del codice civile, che però in questo caso parla di una responsabilità di tipo oggettivo che può essere superata solamente dimostrando che il fatto è dovuto ad un caso fortuito.